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Sez. 5, Sentenza n. 19364 del 13/04/2005 Cc. (dep. 20/05/2005) Rv. 231310 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Richiesta di decreto penale di condanna per fatti di attuale competenza del giudice di pace - Mancanza in atti di verifica dell'atteggiamento non ostativo della persona offesa - Sentenza di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231310-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, una volta esercitata l'azione penale, può essere pronunciata sentenza che riconosca la particolare tenuità del fatto solo quando sia stata verificata la volontà non ostativa della persona offesa. Ne consegue che è illegittima, nell'assenza di una specifica interlocuzione dell'offeso nel procedimento, la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, dichiari ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'improcedibilità dell'azione per la particolare tenuità del fatto contestato. (Fattispecie relativa a reati commessi nel settembre 2000).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)