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Sez. 1, Sentenza n. 7992 del 18/04/2005 (Rv. 580716 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione dinanzi al Giudice di pace - Legittimazione passiva - Del Ministero dell'Interno - Sussistenza - Degli Uffici territoriali del Governo - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580716-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel giudizio, dinanzi al giudice di pace, di opposizione al verbale di contestazione della polizia stradale, la legittimazione passiva, pure dopo l'introduzione dell'art. 204 bis del cod. strada (inserito dall'art. 4, comma primo septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214), spetta al Ministero dell'Interno e non agli Uffici territoriali del Governo, come emerge a contrario dalla individuazione del Prefetto nell'art. 205 cosiddetto S., quale legittimato a resistere nei ricorsi contro le ordinanze ingiunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204 bis, Cod. Strada art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)