Sez. 5, Sentenza n. 6528 del 02/04/2004 (Rv. 571790 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 52 legge n. 353/1990 - Nuovi documenti - Produzione in appello - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, atteso che il divieto di nuovi mezzi di prova va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite, come i documenti; tuttavia la produzione deve avvenire, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio della parte che la esegue ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., espressamente recepiti, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 cod. proc. civ., mentre non a caso il codice di rito non richiama, nella disciplina del giudizio di appello, la disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine (dopo la costituzione delle parti) per la produzione di documenti, atteso che l'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (secondo lo spirito della riforma del 1990) si accentua in sede di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)