Sez. L, Sentenza n. 1003 del 12/02/1980 (Rv. 404446 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE DEL FONDO DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO AGRARIO - DOMANDA DI PRELAZIONE O DI RISCATTO IN VIA RICONVENZIONALE - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI PRELAZIONE O DI RISCATTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE DEL FONDO DINANZI ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA PER IL DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO AGRARIO - DOMANDA DI PRELAZIONE O DI RISCATTO IN VIA RICONVENZIONALE - ATTRAZIONE NELLA COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA.*
La cognizione della domanda di prelazione o di riscatto di fondo rustico, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, non appartiene alle Sezioni specializzate agrarie, ma al giudice ordinario; ma se tale domanda viene proposta in via riconvenzionale dal coltivatore nel giudizio promosso dal nuovo proprietario (acquirente del fondo) per il diniego della proroga legale del contratto agrario gia in corso col precedente proprietario, la domanda stessa rimane attratta nella Competenza della Sezione specializzata agraria, cui appartiene la cognizione di tutte le questioni pregiudiziali o connesse a quella della proroga legale. (Conf 3040/78, mass n 392487 sulla prima parte; (Conf 1286/78, mass n 390646; (Conf 1050/77, mass n 384685 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)