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Sez. 3, Sentenza n. 5478 del 21/10/1982 (Rv. 423248 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROMOSSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE EX ART. 12 COD. PROC. CIV. - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - DEVOLUZIONE AL PRETORE EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392/1978 - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO EX ART. 295 COD. PROC. CIV.*
Stato
decisa il 1982-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423248-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - GIUDIZIO PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PROMOSSO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE EX ART. 12 COD. PROC. CIV. - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONDUTTORE DI ACCERTAMENTO DEL CANONE DOVUTO - DEVOLUZIONE AL PRETORE EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392/1978 - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO EX ART. 295 COD. PROC. CIV.*

Nel giudizio instaurato successivamente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 in cui il locatore proponga domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore - appartenente per valore alla Competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. civ. - ed il convenuto chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del canone dovuto, non può farsi luogo al simultaneus processus né davanti al giudice superiore (essendo la causa pregiudiziale riservata alla Competenza per materia del pretore) né presso il giudice inferiore (non sussistendo le ragioni di connessione per accessorietà di cui all'art. 31 cod. proc. civ.). conseguentemente, mentre la domanda di accertamento del canone resta devoluta alla Competenza del pretore, ai sensi dell'art. 45 della citata legge n. 392 del 1978, quella di risoluzione del contratto per morosità resta di Competenza del tribunale per ragioni di valore, provvedendosi alle esigenze di coordinamento tra i due giudizi sulla base dell'art. 295 cod. proc. civ.. (V 839/82, mass n 418666; (V 4191/81, mass n 414859; (V 5411/80, mass n 409291; (V 2400/80, mass n 406110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)