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Sez. 3, Sentenza n. 5411 del 09/10/1980 (Rv. 409291 - 01)

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - MOROSITA - INTIMAZIONE DI SFRATTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 (COSIDDETTO EQUO CANONE) - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE FONDATA SULLA CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DELLA CLAUSOLA ISTAT - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409291-01

ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - CANONE - MOROSITA - INTIMAZIONE DI SFRATTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 (COSIDDETTO EQUO CANONE) - OPPOSIZIONE DEL CONDUTTORE FONDATA SULLA CONTESTAZIONE DELLA VALIDITA DELLA CLAUSOLA ISTAT - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Qualora il conduttore di immobile adibito ad albergo si opponga allo sfratto per morosita, intimato nel vigore della legge 27 luglio 1978 n 392, e l'accertamento della morosita introduca questioni sull'ammontare del canone, come nel caso in cui si discuta sulla validita della clausola dell'adeguamento del medesimo agli indici ISTAT, la controversia e devoluta alla Competenza funzionale ed inderogabile del pretore, se supera i limiti di Competenza per valore del conciliatore, in applicazione degli artt 44 e 45 della citata legge, nonche del precedente art 27 che estende la regolamentazione generale dettata dalla medesima anche alle locazioni di immobili destinati ad albergo, solo per quanto riguarda la Determinazione del canone, mentre, per quanto riguarda la risoluzione del contratto per morosita, resta soggetta alla disciplina degli artt 658 e segg cod proc civ ed alle ordinarie regole di Competenza per valore. Ne consegue, se l'entita della morosita supera i limiti della Competenza pretorile per valore, che la decisione su tale risoluzione spetta al tribunale, salva la sospensione del relativo giudizio, a norma dell'art 295 cod proc civ, fino a che il pretore definisca la questione pregiudiziale dell'ammontare del canone. (V 4479/80, mass n 408353; (V 2136/80, mass n 405798; (V 2206/77, mass n 385928 e n 385929)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)