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Sez. L, Sentenza n. 6405 del 28/10/1983 (Rv. 431139 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VALUTAZIONE RELATIVA ALL'EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI RISPETTO A QUELLE PRECEDENTEMENTE SVOLTE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431139-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - VALUTAZIONE RELATIVA ALL'EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI RISPETTO A QUELLE PRECEDENTEMENTE SVOLTE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Lo stabilire, in relazione al primo comma dell'art. 2103 cod. civ.. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), se le nuove mansioni cui il lavoratore è adibito siano o meno equivalenti alle ultime da lui effettivamente svolte costituisce un apprezzamento di fatto - implicante la valutazione della posizione professionale concretamente raggiunta dal dipendente nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda -, che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato. (Conf 2324/82, mass n 421399; (Conf 5052/81, mass n 415840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)