Sez. L, Sentenza n. 3076 del 18/05/1984 (Rv. 435117 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - "IUS VARIANDI" DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Per la sussistenza del requisito dell'equivalenza delle nuove mansioni, al quale l'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. subordina l'Esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, non è sufficiente che le nuove mansioni rientrino, con le precedenti, nella stessa categoria d'inquadramento prevista dalla disciplina collettiva, ma è altresì necessario che le une e le altre siano fra loro omogenee (in senso relativo), con riferimento alla specifica qualificazione o capacità professionale per esse richiesta nonché alle attitudini del soggetto, restando esclusa, ove le nuove mansioni siano da considerare equivalenti nel senso anzidetto, la possibilità del lavoratore di opporsi legittimamente ad ogni spostamento, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, che comporti la utilizzazione in una funzione diversa delle sue capacità individuali. L'accertare se l'assegnazione a nuove mansioni rispetti o meno il suesposto principio di equivalenza è compito riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 6405/83, mass n 431138, nella prima parte; (Conf 6405/83, mass n 431139, nella seconda parte; (Conf 3424/82, mass n 421399; (Conf 5052/81, mass n 415840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)