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Sez. 2, Sentenza n. 5459 del 08/11/1985 (Rv. 442663 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - SERBATOIO DEL CARBURANTE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER USO DOMESTICO - APPLICABILITÀ DELLE DISTANZE PER CISTERNE E POZZI - ESCLUSIONE - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442663-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - SERBATOIO DEL CARBURANTE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER USO DOMESTICO - APPLICABILITÀ DELLE DISTANZE PER CISTERNE E POZZI - ESCLUSIONE - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - INCLUSIONE.*

Il serbatoio del carburante dell'impianto di riscaldamento per uso domestico, al pari della caldaia e del bruciatore, non è soggetto alle Disposizioni dell'art. 889 cod. civ., in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, non essendo equiparabile ad una cisterna (da intendere come manufatto interrato adibito alla raccolta ed alla conservazione dei liquidi). Detto serbatoio rientra, invece, fra i depositi nocivi o pericolosi previsti dall'art. 890 cod. civ., il quale ne stabilisce una presunzione assoluta di nocività o di pericolosità, solo se Disposizioni regolamentari o di leggi speciali prescrivano per essi una precisa distanza, avendosi, in caso contrario, una mera presunzione iuris tantum di pericolosità, superabile con la dimostrazione, incombente all'autore dell'opera, che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino. Pertanto, in difetto di specifiche Disposizioni al riguardo - non rinvenibili in particolare nel d.m. 31 luglio 1934 - e in Mancanza della prova anzidetta, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino a quello in cui è stato installato il citato serbatoio dev'essere accertata dal giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento ed anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune. (V 2360/81, mass n 413117; (V 4040/78, mass n 393637; (V 603/76, mass n 379250; (V 2914/73, mass n 366546).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890, DM 31/07/1934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)