Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 07/11/1973 (Rv. 366546 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DELLA DISTANZA DAL CONFINE - MANCANZA - PROVA DELL'INESISTENZA DEL PERICOLO - AMMISSIBILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - FABBRICHE - OSSERVANZA DELLA DISTANZA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE DELLA DISTANZA DAL CONFINE - MANCANZA - PROVA DELL'INESISTENZA DEL PERICOLO - AMMISSIBILITA.*
Il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi, dall'art 890 cod civ, e collegato ad una presunzione assoluta di nocivita o pericolosita di particolari fabbriche sul confine quando esista un regolamento che prescriva una precisa distanza; in difetto di una disposizione regolamentare, alla domanda di rimozione od arretramento puo opporsi, in relazione alla peculiarita della fattispecie, la prova della inesistenza di danno o pericolo a carico del fondo del vicino.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)