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Sez. U, Ordinanza n. 2029 del 30/01/2008 (Rv. 601600 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedura espropriativi - Successiva convenzione tra privato e Comune - Mancata esecuzione dell'accordo - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva dell'A.G.A. - Ragioni - Natura di accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ex art. 11 legge n. 241 del 1990 - Inerenza della convenzione alla materia urbanistica ex art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2008-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601600-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Atteso che la convenzione stipulata nel corso di una procedura espropriativa, con cui l'espropriato cede al Comune l'area necessaria per la realizzazione dell'opera pubblica ed il Comune si obbliga a trasferire al privato la proprietà di altra area da destinare a parcheggio, viene conclusa in funzione della programmata espropriazione in corso e, quindi, dell'attuazione della relativa attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, così realizzando l'individuazione convenzionale del contenuto di uno o più provvedimenti che l'amministrazione avrebbe dovuto emettere a conclusione del procedimento in atto, nel caso di mancata esecuzione dell'accordo, la relativa controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia perchè la convenzione rientra tra quelle di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 sia perchè la stessa attiene alla materia urbanistica ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge n. 205 del 2000, senza che abbia incidenza la parziale illegittimità costituzionale (sent. n. 204 del 2004), giacchè nella specie l'uso del territorio consegue ad atti della P.A. e non a meri comportamenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)