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Sez. 2, Sentenza n. 6600 del 24/03/2006 (Rv. 589006 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Provvedimento dichiarativo dell'estinzione emesso in forma di ordinanza dal collegio in sede di appello - Forma di ordinanza - Conseguenze - Sottoscrizione dell'ordinanza collegiale da parte del solo presidente - Validità - Equiparazione alla sentenza - Condizioni - Rilevanza ai fini della sottoscrizione - Esclusione - Fattispecie relativa a provvedimento reso in udienza.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589006-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Il provvedimento, adottato nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 290 cod. proc. civ., con il quale il giudice, in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 187, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo, costituisce formalmente un'ordinanza e va adottato in tali forme, atteso il richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ. e l'assenza di specifiche disposizioni; né rileva che, per effetto derivato dell'estinzione, ove questa non sia impugnata, il provvedimento venga equiparato ad una sentenza e, comportando il passaggio in giudicato della sentenza appellata, sia ricorribile in cassazione per vizi di legittimità. Pertanto l'ordinanza è validamente sottoscritta dal presidente del collegio e non è censurabile per la mancanza della firma dell'estensore, ancorché nel processo verbale un altro componente del collegio figuri indicato quale relatore. (Nella specie, trattandosi di ordinanza resa in udienza, la S.C. ha precisato che allorquando la semplicità della motivazione consenta la dettatura del provvedimento o, comunque, ne consenta l'inserimento a verbale, estensore va ritenuto il presidente, non potendo comunque operare la presunzione di coincidenza tra relatore della causa e redattore del provvedimento)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 290, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)