Sez. U, Sentenza n. 5751 del 06/12/1978 (Rv. 395553 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Perche una controversia rientri nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, la cui cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre che la domanda abbia il suo titolo necessario (causa petendi) in tale rapporto, anche se non piu pendente e nella lamentata violazione da parte dell'ente delle norme relative. Il rapporto, cioe, nella sua Costituzione o nel suo svolgimento, deve funzionare da momento genetico, diretto e immediato, della pretesa fatta valere in giudizio, e si resta nell'ambito di tale materia, anche se si tratti di pretesa di carattere patrimoniale che si affermi essere disconosciuta o lesa, e anche indipendentemente dall'impugnazione di un atto amministrativo. (V 490/76, mass n 379148; (V 252/76, mass n 378909; (V 629/74, mass n 368431; (V 3371/72, mass n 361215).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)