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Sez. U, Sentenza n. 629 del 11/03/1974 (Rv. 368431 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368431-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DOMANDE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In materia di pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alle pretese che, anche se prospettate sotto il profilo del risarcimento del danno, trovano il loro momento genetico, diretto e immediato, nel rapporto d'impiego e nell'asserita violazione, da parte dell'ente, delle norme che lo regolano, onde la domanda ha titolo necessario, ossia la causa petendi, nel rapporto stesso, che presuppone, a cui si riferisce, e che considera nel suo svolgimento e nella sua cessazione. (nella specie e stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda con la quale una insegnante dei giardini d'infanzia dell' istituto froebeliano Vittorio Emanuele secondo di Napoli - ente pubblico non economico - aveva chiesto somme a titolo di mancata corresponsione di adeguamenti e scatti di stipendi, di mancata corresponsione di assegni per il periodo di aspettativa per ragioni di salute, ed a titolo di risarcimento dei danni determinati dalla mancata iscrizione al monte pensioni). (Conf 6'73, mass n 361746; 3022'68, mass n 335882).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)