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Sez. L, Sentenza n. 5109 del 04/09/1980 (Rv. 408971 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - ATTO DI APPELLO - OMESSO DEPOSITO IN TERMINI NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408971-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI - ATTO DI APPELLO - OMESSO DEPOSITO IN TERMINI NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, CONSEGUENTE ALLA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO - IRRILEVANZA.*

L'omesso deposito dell'atto di appello nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata emessa in primo grado dalla Sezione specializzata agraria del tribunale in materia di controversia inerente a rapporti agrari, a norma dell'art 434 cod proc civ, determina l'inammissibilita del gravame ed il passaggio in giudicato della decisione impugnata, che non trova ostacolo nel fatto che, ove l'appello sia stato proposto con citazione anziche con ricorso, l'appellato si sia costituito. (V 1820/79, mass n 398195; (V 9/79, mass n 396016; (V 2602/77, mass n 386301).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)