Sez. 6, Sentenza n. 4546 del 11/02/1998 Ud. (dep. 16/04/1998) Rv. 211952 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Durata della interruzione - Contenimento in un breve lasso di tempo - Sufficienza - Ripercussione sulla totalità dell'ufficio o servizio - Necessità - Esclusione - Ripercussione su un solo settore - Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato di un medico addetto a una unità sanitaria locale che si era rifiutato di restituire ad altra unità sanitaria alcuni strumenti sanitari di pertinenza di quest'ultima, con l'effetto di interromperne o comunque di turbarne il servizio, in particolare impedendo a un medico di effettuare le visite necessarie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)