Sez. 5 - , Sentenza n. 37201 del 11/07/2019 Ud. (dep. 05/09/2019) Rv. 276852 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pene accessorie fallimentari - Art. 216, ultimo comma, l. fall. - Sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 - Pene accessorie commisurate ai sensi dell'art. 37 cod. pen. - Illegalità della pena - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, la commisurazione delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, operata dal giudice del merito ai sensi dell'art 37 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 133 cod. pen., come ritenuto da Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, non dà luogo ad una pena illegale, trattandosi di pena comunque ricompresa nei limiti edittali risultanti dalla sentenza Corte cost. n. 222 del 2018; ne consegue che, in assenza di specifico motivo di ricorso, il vizio non può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di cassazione. (Fattispecie nella quale il giudice del merito, pronunciandosi prima dell'intervento della Corte costituzionale, aveva determinato la durata delle pene accessorie in anni cinque di reclusione, corrispondenti alla misura della pena principale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)