Sez. 5 - , Sentenza n. 36133 del 04/04/2019 Ud. (dep. 16/08/2019) Rv. 277746 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pena di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fall. – Irrogazione in misura fissa prima della sentenza della Corte cost. n. 222 del 2018 – Illegalità della pena - Rilevabilità di ufficio – Ammissibilità – Ragioni – Conseguenze.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
La Corte di cassazione deve rilevare di ufficio l'illegalità della pena accessoria, di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., irrogata nella misura fissa di dieci anni prima della declaratoria di incostituzionalità della medesima norma da parte della Corte costituzionale con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 222, trattandosi di una pena determinata in base ad un criterio non più conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna limitatamente al punto delle pene accessorie, rinviando alla corte di appello perché le rideterminasse in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 4, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)