Sez. 5, Sentenza n. 23654 del 23/05/2025 Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288208-01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Natura - Reato di pericolo presunto - Conseguenze.
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Il delitto di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto posto a tutela del corretto funzionamento del mercato, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, sicché, in assenza di abilitazione dell'operatore, non assume rilevanza la gestione fedele o infedele dei risparmi degli investitori in quanto le modalità di impiego delle somme versate dal cliente costituiscono un "post factum" estraneo alla struttura del reato.
Decreto Legisl. 22/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)