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Sez. L, Sentenza n. 1343 del 03/03/1979 (Rv. 397612 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - COLTIVATORI DIRETTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397612-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - COLTIVATORI DIRETTI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il principio che la capacita di guadagno del coltivatore diretto, deve valutarsi con gli stessi criteri fissati dall'art 22 della legge 9 gennaio 1963 n 9 per gli operai agricoli, nell'applicazione alle concrete fattispecie, deve subire dei giusti contemperamenti. In particolare, per il coltivatore diretto, la riduzione della capacita di guadagno non puo essere esclusa considerando possibili lavori meno duri, fra quelli effettuati dal lavoratore manuale agricolo, solo nei casi in cui la possibilita di lavori meno pesanti venga considerata sulla base di pura ipotesi; invece, se, nel caso concreto, sussiste per il coltivatore diretto, la reale ed effettiva possibilita di esplicare altre occupazioni, anche di natura agricola, che non richiedono eccessivi sforzi e non sottopongono il lavoratore alla rigida osservanza dei tempi e dei metodi proprii del lavoro subordinato, detta possibilita va considerata, al fine di valutare l'aliquota di riduzione della capacita di guadagno.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)