Sez. 3, Sentenza n. 13500 del 28/01/2005 Cc. (dep. 13/04/2005) Rv. 231605 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti | Reato di detenzione di materiale pornografico - Attività investigativa esercitata a mezzo di agente provocatore - Legittimità - Esclusione - Inutilizzabilità assoluta - Legittimità del sequestro probatorio del materiale in tal modo rinvenuto - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti
In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, l'attività di contrasto attraverso un agente provocatore non può essere espletata per accertare elementi di prova in ordine al reato di cui all'art. 600 quater cod.pen. (detenzione di materiale pedopornografico), sì che gli elementi di prova così acquisiti sono inutilizzabili e tale inutilizzabilità è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche durante la fase delle indagini preliminari. Di conseguenza, l'eventuale sequestro probatorio del materiale pedopornografico è illegittimo in quanto non si può affermare la sussistenza del "fumus delicti" in base ad un risultato investigativo inutilizzabile. (Nel caso di specie, la polizia giudiziaria di propria iniziativa, e senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, aveva svolto attività di contrasto sottocopertura, stipulando un contratto di accesso ed iscrizione ad un sito pedopornografico, procurandosi in tal modo alcune immagini pedopornografiche commercializzate nella rete informatica)
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 600 quater, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)