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Sez. 1, Sentenza n. 3081 del 09/05/1986 (Rv. 446088 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446088-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESTENSIONE.*

Nei giudizi di opposizione ad ingiunzione fiscale (nella specie per il pagamento di imposte di successione), la cognizione del giudice ordinario non è limitata alla verifica di legittimità dell'atto impositivo impugnato (secondo il paradigma della giurisdizione di esclusivo annullamento), ma si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti (e con esclusione delle sole valutazioni di estimazione), alla cognizione del merito completo della pretesa fiscale, al fine di riconoscerla fondata o meno, in tutto o in parte anche in relazione alle modificazioni apportate dalla pubblica amministrazione con il riconoscimento della fondatezza di alcuni dei motivi dell'opposizione. (V 2085/85, mass n 439994; (V 2666/77, mass n 154087; (V 418/74, mass n 372844).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)