Sez. 1, Sentenza n. 9256 del 28/04/1981 Ud. (dep. 21/10/1981) Rv. 150594 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - MINORE EFFICIENZA CAUSALE DELL'AZIONE RISPETTO A QUELLA DEI CORREI - SUFFICIENZA PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - IMPORTANZA CAUSALE MINIMA DELLA ATTIVITÀ DELL'AGENTE - NECESSITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - NOZIONE - MINORE EFFICIENZA CAUSALE DELL'AZIONE RISPETTO A QUELLA DEI CORREI - SUFFICIENZA PER LA CONFIGURABILITÀ DELLA ATTENUANTE - ESCLUSIONE - IMPORTANZA CAUSALE MINIMA DELLA ATTIVITÀ DELL'AGENTE - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 114 primo comma cod. pen., in tema di concorso nel reato, non è sufficiente la minore efficienza causale dell'attività di un correo rispetto a quella degli altri, ma occorre la minima efficienza causale di detta attività. Ne consegue che l'attenuante in oggetto è configurabile quando il reato si sarebbe ugualmente verificato, con le medesime modalità, anche senza l'attività del compartecipe. (V. Mass. N. 147299, anno 1981 giurisprudenza consolidata; V. Mass. 127045, anno 1974 ultima parte; V. Mass. 110540, anno 1969 ultima parte; V. Mass. N. 108872, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST., Cod. Pen. art. 114 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)