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Sez. 1, Sentenza n. 5241 del 15/12/2005 Cc. (dep. 10/02/2006) Rv. 234078 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE | Collaboratore di giustizia - Nuova disciplina prevista dall'art. 14 legge 13 febbraio 2001 n. 45 - Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni - Utilizzabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234078-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare reale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni, decorrente dalla manifestazione della volontà di collaborare previsto dall'art. 16 quater della legge 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, atteso il tenore dell'art. 16 quater, comma nove, della legge citata che prevede l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni solo come "prova" dei fatti in esse affermati ai fini del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 quater com. 1, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 quater com. 9, Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)