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Sez. 3, Sentenza n. 1641 del 14/02/2000 (Rv. 533854 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE | Posto macchina - Rapporto pertinenziale con l'appartamento adibito ad uso abitativo - Presunzione "iuris tantum" - Condizioni - Disciplina.
Stato
decisa il 2000-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533854-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE

Nella locazione di immobili urbani, dalla situazione fattuale contrassegnata dall'ubicazione dell'appartamento nel medesimo edificio dell'autorimessa o del posto macchina, dall'appartenenza di entrambi allo stesso proprietario e dalla loro locazione al medesimo conduttore con destinazione alle esigenze delle persone che alloggiano nell'appartamento, deriva una presunzione semplice di rapporto pertinenziale, valevole ad estendere all'autorimessa o al posto macchina le disposizioni della legge sull'equo canone e a rendere applicabile il metodo di calcolo di cui all'art. della legge n. 392 del 1978. Non è idonea di per sè ad escludere il vincolo pertinenziale la circostanza che il posto macchina venga locato, quando l'appartamento è già dotato di altro posto macchina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)