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Sez. 1, Sentenza n. 653 del 02/02/1989 (Rv. 461722 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461722-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - NULLITÀ DELLA SENTENZA - NOZIONE.*

Le nullità della sentenza - prese in considerazione dall'art. 372 cod. proc. civ. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in Cassazione - non sono soltanto quelle derivanti dalla Mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in Sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. (nel caso, la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza). (Conf 3155/82, mass n 421097; (Conf 1851/81, mass n 412542; (Conf 1360/80, mass n 404887; (Conf 1996/76, mass n 380813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)