Sez. 4, Sentenza n. 47329 del 09/10/2014 Cc. (dep. 17/11/2014) Rv. 260669 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui al D.L. n. 36 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Patteggiamento concordato in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta della pena - Configurabilità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. con mod. dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha ridotto i limiti edittali della sanzione irrogabile per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice in epoca precedente alla indicata modifica normativa comporta l'applicazione di una pena illegale, di talché va annullata senza rinvio la relativa sentenza di patteggiamento. (Conf. 47336 del 2014, non mass. e n. 46395 del 2014 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)