Sez. L, Sentenza n. 6839 del 23/07/1994 (Rv. 487468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Solidarietà tra appaltante ed appaltatore ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Esclusione ex art. 5, lett. g), stessa legge - Condizioni - Utilizzazione di un gruppo di dipendenti presso una determinata azienda e di altro gruppo presso un'altra, senza avvicendamento - Influenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
L'art. 5, lett. g), della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nell'escludere la solidarietà, stabilita dall'art. 3 della stessa legge, tra l'appaltante e l'appaltatore di servizi per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in caso di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria costituenti oggetto dell'appalto concesso ad una impresa che impieghi il proprio personale contemporaneamente in più aziende, esige soltanto l'impiego simultaneo di tale personale presso distinte aziende. Tale condizione deve ritenersi realizzata ogni qualvolta l'impresa appaltatrice non abbia un solo appalto, ma presti i medesimi servizi nello stesso tempo in favore di più aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia utilizzato, in modo stabile, presso una determinata azienda, mentre un altro gruppo, od altri gruppi, siano impiegati stabilmente presso un'altra od altre aziende, senza che vi sia necessità di avvicendamento delle forze lavorative presso i vari appaltanti e senza che debba essere ripetuta l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro in relazione a ciascun appalto.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)