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Sez. L, Sentenza n. 2303 del 04/06/1977 (Rv. 386008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NATURA DI RICONOSCIMENTO TECNICO DI UNA SITUAZIONE DI FATTO - EFFICACIA - RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA DELLA IMPRESA APPALTATRICE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO - NATURA DI RICONOSCIMENTO TECNICO DI UNA SITUAZIONE DI FATTO - EFFICACIA - RIFERIMENTO ALL'INTERA ATTIVITA DELLA IMPRESA APPALTATRICE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La preventiva 'autorizzazioné dell'ispettorato del lavoro agli effetti dell'esclusione della disciplina dell'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369 - la quale, a garanzia del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, stabilisce che i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi non possono essere soggetti a un trattamento economico e normativo deteriore rispetto a quello dei dipendenti dell'impresa committente - va considerata come riconoscimento tecnico di una situazione di fatto, costituita dal simultaneo impiego del personale dell'impresa appaltatrice di servizi di facchinaggio, di pulizia o di manutenzione ordinaria degli impianti presso distinte aziende committenti, a norma dell'art 5, lett G), della legge n 1369 del 1960. Tale riconoscimento, a differenza di quanto previsto per le prestazioni saltuarie e occasionali, di breve durata e non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa, non e richiesto 'di volta in voltà, onde l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, ancorche si riferisca ad una qualunque attivita di pulizia o di manutenzione ordinaria svolta dall'impresa appaltatrice contemporaneamente ad altre similari presso altre aziende, o presso un altro settore della stessa azienda committente, ben puo valere come provvedimento riguardante l'intera attivita dell'impresa medesima, dato che esso comprova l'effettiva organizzazione ed autonomia dell'impresa appaltatrice rispetto a quella committente e, quindi, l'assenza di qualsiasi rapporto di dipendenza o di collegamento della prima alla seconda in violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro. (V 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 lett. G CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 lett. G CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)