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Sez. L, Sentenza n. 1684 del 12/03/1986 (Rv. 445030 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ESCLUSIONE DELLA SOLIDARIETÀ FRA APPALTANTE E APPALTATORE DI SERVIZI IN CASO DI LAVORI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDIZIONI - RIPETIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN RELAZIONE A CIASCUNO DEGLI APPALTI STIPULATI CON DISTINTE AZIENDE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INTERA ATTIVITÀ DELLA IMPRESA APPALTATRICE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445030-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ESCLUSIONE DELLA SOLIDARIETÀ FRA APPALTANTE E APPALTATORE DI SERVIZI IN CASO DI LAVORI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDIZIONI - RIPETIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO IN RELAZIONE A CIASCUNO DEGLI APPALTI STIPULATI CON DISTINTE AZIENDE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INTERA ATTIVITÀ DELLA IMPRESA APPALTATRICE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 5, lett. G), della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi), nell'escludere la solidarietà, stabilita dall'art. 3 della stessa legge, fra l'appaltante e l'appaltatore di servizi in caso di lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria costituenti oggetto dell'appalto concesso ad un'impresa che impieghi il proprio personale presso più aziende contemporaneamente, esige soltanto l'impiego simultaneo di tale personale (termine riferito non al singolo lavoratore ma al complesso della manodopera impiegata dall'appaltatore) presso distinte aziende e tale condizione deve ritenersi realizzata ogniqualvolta l'impresa appaltatrice non abbia un solo appalto ma presti i medesimi servizi nello stesso tempo in favore di più aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia utilizzato sempre presso una determinata azienda e senza necessità di un avvicendamento delle forze lavorative presso i vari committenti; né occorre - come è invece per l'ipotesi considerata dalla lettera F) dello stesso art. 5 - che in relazione a ciascun appalto sia ripetuta l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, la quale, come accertamento dichiarativo del contemporaneo impiego del personale dell'appaltatore presso più aziende committenti ed in quanto indicativa dell'effettiva autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice rispetto a quella committente, una volta concessa per una qualsiasi delle attività appaltate, ben può valere come provvedimento riguardante l'intera attività dell'impresa appaltatrice. (V 932/83, mass n 425696; (V 2303/77, mass n 386008; (V 34/76, mass n 378648).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)