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Sez. L, Sentenza n. 5607 del 23/06/1997 (Rv. 505392 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Necessità di specifica enunciazione dei motivi della compensazione - Esclusione - Incensurabilità in Cassazione del relativo potere - Limiti - Enunciazione dei motivi - Sindacabilità degli stessi sotto il profilo della erroneità e illogicità.
Stato
decisa il 1997-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505392-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

I giusti motivi che inducono a compensare le spese processuali corrispondono ad una valutazione discrezionale del giudice di merito della massima ampiezza e non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza della incensurabilità in Cassazione del relativo potere; tuttavia, ove il giudice di merito espliciti i motivi della propria decisione, essi non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti erronea e illogica. (Nella specie il giudice di merito aveva parzialmente compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado sul rilievo della sostanziale facilità della causa, implicante questioni analoghe a quelle trattate in controversie simili. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato sul punto la sentenza di merito, rilevando che non risultava che le precedenti cause simili fossero state trattate dagli stessi difensori, che, in ogni caso, le pregresse esperienze professionali dei difensori non potevano sminuire il pregio del loro lavoro, e che, infine, la situazione prospettata era comune ad entrambe le parti e non poteva perciò risolversi in un beneficio sostanziale per la sola parte soccombente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)