Sez. 1, Sentenza n. 10010 del 06/05/2011 (Rv. 618031 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea individuazione della P.A. passivamente legittimata al giudizio - Rinnovazione della notifica ex art. 4 della legge n. 260 del 1958 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
In tema di giudizio per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la domanda di indennizzo, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - come modificato dall'art.1, comma 1224, della legge 27 dicembre 2006, n. 299 - va proposta nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nè dunque può applicarsi, in caso di domanda rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alla disciplina previgente, la sanatoria di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, che permette la rinnovazione della notifica, ma solo quando sia stato convenuto in giudizio, al posto di un organo periferico, direttamente l'organo dell'Amministrazione centrale; quando invece sia convenuto in giudizio un soggetto non legittimato a contraddire, si verifica una nullità insanabile, con conseguente inammissibilità della domanda, tenuto conto che l'unitarietà e l'inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica di diritto pubblico delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1224 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)