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Sez. 5, Sentenza n. 22021 del 13/10/2006 (Rv. 595327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Anche oltre i termini fissati dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in sede contenziosa.
Stato
decisa il 2006-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595327-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)