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Sez. 5, Sentenza n. 36032 del 26/09/2002 Ud. (dep. 28/10/2002) Rv. 223456 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Soggetti cui non si applicano le disposizioni sul fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione.
Stato
decisa il 2002-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223456-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, posto che la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel relativo procedimento, spetta al giudice penale stabilire se nel caso concreto l'interessato possa essere considerato piccolo imprenditore, come tale non soggetto, per il disposto del comma 1 dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, alle disposizioni sul fallimento. La qualità di piccolo imprenditore va ritenuta, oltre che sulla scorta dei criteri fissati nell'art. 2083 cod. civ. (ove detta qualifica è riferita ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani, ai piccoli commercianti ed a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia), considerando la natura dell'attività svolta, l'organizzazione dei mezzi impiegati, l'entità dell'impresa e le ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale (v. Corte cost. 22 dicembre 1989 n. 570).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)