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Sez. L, Sentenza n. 12122 del 28/10/1999 (Rv. 530817 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989 - Riferimento alle prescrizioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Aggiunta del criterio del "minimale" contributivo al previgente principio della rilevanza esclusiva dei compensi effettivamente dovuti - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530817-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la prescrizione dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389 deve essere interpretata nel senso che essa, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente, principio secondo cui l'imponibile si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", il nuovo ed ulteriore criterio del "minimale" contributivo. Ne consegue che, secondo la suddetta normativa, gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali) ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)