Sez. 5, Sentenza n. 10076 del 24/09/1998 Ud. (dep. 11/08/1999) Rv. 213977 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazioni tra presenti - Utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria - Autorizzazione - Legittimità - Necessità di particolareggiata motivazione - Esclusione - Differenza dal regime delle intercettazioni telefoniche.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni, il principio in base al quale, di regola, le operazioni devono essere svolte presso la procura della Repubblica(principio al quale si può derogare solo in casi particolari e con provvedimento sorretto da adeguata motivazione) è applicabile solo alle intercettazioni telefoniche; per le intercettazioni tra presenti, viceversa, deve ritenersi ordinaria la utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. Invero le intercettazioni ambientali sono condizionate dalle particolari tecnologie, idonee a captare il flusso delle comunicazioni e non possono, in genere, essere effettuate nei posti di ascolto esistenti presso le procure.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)