Sez. 6, Sentenza n. 7 del 07/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207365 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Necessità di usare impianti installati nella Procura della Repubblica - Regola applicabile per le intercettazioni ambientali - Esclusione - Ragione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
La disciplina prevista dall'art. 268 comma terzo cod. proc. pen. - secondo cui di regola le operazioni di intercettazione di comunicazioni devono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica - non può riferirsi anche alle intercettazioni di comunicazione tra presenti di cui all'art. 266 comma secondo cod. proc. pen. Queste ultime invero, in quanto tecnicamente realizzabili a mezzo di apparecchi che siano vicini alla fonte sonora, normalmente, debbono essere eseguite mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)