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Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 16/12/1998 Cc. (dep. 08/02/1999) Rv. 212452 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Operatività del relativo provvedimento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212452-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

I provvedimenti di revoca "ex lege" di benefici a suo tempo concessi hanno natura ricognitiva e non costitutiva, ma vanno comunque pronunciati in concreto e all'esito di un procedimento in contraddittorio delle parti. Ne consegue che, finché essi non sono stati in concreto deliberati, le relative pene non sono espiabili e, pertanto, non possono costituire oggetto di ordini di esecuzione. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordine di carcerazione comprensivo anche di pena scaturente da revoca "ex lege" di condono mai deliberata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)