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Sez. 1, Sentenza n. 23457 del 24/01/2011 Cc. (dep. 10/06/2011) Rv. 250419 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | "Ex lege" - Esecuzione diretta della pena già coperta dal beneficio - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250419-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dal beneficio caducato, perchè la pur necessaria pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo, ma è al contempo tenuto a richiedere al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della sospensione condizionale e dell'indulto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)