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Sez. L, Sentenza n. 3607 del 02/05/1990 (Rv. 466932 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - NUOVA REGOLAMENTAZIONE - EFFETTI - CONTRATTO AZIENDALE - CARATTERE VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI DELL'AZIENDA - ISCRIZIONI AI SINDACATI STIPULANTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466932-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - NUOVA REGOLAMENTAZIONE - EFFETTI - CONTRATTO AZIENDALE - CARATTERE VINCOLANTE NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI DELL'AZIENDA - ISCRIZIONI AI SINDACATI STIPULANTI - IRRILEVANZA.*

Nel caso di successione di contratti collettivi, la nuova regolamentazione, avente carattere di generalità verso la categoria, sostituisce, salve contrarie pattuizioni, quella precedente, indipendentemente dal suo carattere migliorativo o peggiorativo per il lavoratore, anche sui rapporti di durata connessi a quelli di lavoro, senza che si determini alcuna situazione di diritto quesito dei singoli lavoratori, con il limite normale degli effetti già prodotti dal contratto collettivo precedente. A tal fine deve tenersi conto che il contratto aziendale vincola, indipendentemente dalla iscrizione ai Sindacati stipulanti, tutti i lavoratori dell'azienda, stante la sua natura sostanzialmente "erga omnes" in quanto regola unitariamente indivisibili interessi collettivi aziendali dei lavoratori. (V 46/89, mass n 461288; (V 5131/88, mass n 459889; (V 6695/88, mass n 460970; (V 5306/86, mass n 447877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)