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Sez. L, Sentenza n. 6026 del 02/12/1985 (Rv. 443169 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443169-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*

L'autorizzazione del giudice, che, nel nuovo rito del lavoro, è necessaria, ex art. 420 cod. proc. civ., per l'attuazione di una emendatio libelli - quale è da ritenere l'aggiunta di un'ulteriore voce di danno a quella già indicata nell'atto introduttivo - può essere data anche implicitamente, attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata. (V 4422/84, mass n 436322; (V 6514/83, mass n 431235; (V 153/83, mass n 424973; (V 3544/75, mass n 377738).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)