Sez. L, Sentenza n. 6026 del 02/12/1985 (Rv. 443169 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
L'autorizzazione del giudice, che, nel nuovo rito del lavoro, è necessaria, ex art. 420 cod. proc. civ., per l'attuazione di una emendatio libelli - quale è da ritenere l'aggiunta di un'ulteriore voce di danno a quella già indicata nell'atto introduttivo - può essere data anche implicitamente, attraverso il concreto esame e la decisione nel merito della domanda modificata. (V 4422/84, mass n 436322; (V 6514/83, mass n 431235; (V 153/83, mass n 424973; (V 3544/75, mass n 377738).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)