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Sez. L, Sentenza n. 4422 del 26/07/1984 (Rv. 436322 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - "EMENDATIO LIBELLI" NEL PROCESSO DEL LAVORO - FATTISPECIE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436322-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - "EMENDATIO LIBELLI" NEL PROCESSO DEL LAVORO - FATTISPECIE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*

Non costituisce mutatio libelli la richiesta di somme maggiori di quelle indicate con l'atto introduttivo del giudizio allorché tale ampliamento non comporti immutazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'Azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo in quanto concernente presupposti diversi da quelli prospettati con l'atto suddetto, ma attenga alle stesse causali con il medesimo dedotte. Trattasi, invece, di una semplice emendatio libelli che, nel rito del lavoro, ove ricorrono gravi motivi, può essere autorizzata dal giudice, con valutazione anche implicita di tali motivi e nell'Esercizio di un suo tipico potere discrezionale. (V 153/83, mass n 424973; (V 2862/80, mass n 406609; (V 1599/82, mass n 419416; (V 1286/80, mass n 404786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)