Decisione della Commissione del 7 luglio 2003 che adotta decisioni comunitarie sull'importazione di taluni prodotti chimici a norma del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica le decisioni 2000/657/CE e 2001/852/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/508/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi1, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
A norma del regolamento (CE) n. 304/2003, la Commissione decide a nome della Comunità se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascun prodotto chimico cui si applica la procedura del previo assenso informato (PIC).
Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (convenzione PIC), in particolare nella risoluzione sugli accordi provvisori ivi contenuta. La convenzione è stata firmata l'11 settembre 1998 ed è stata approvata dalla Comunità con la decisione 2003/106/CE del Consiglio2.
In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria (nel prosieguo: "il segretariato provvisorio"), le decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati membri.
Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni relative alle importazioni.
La sostanza monocrotofos, usata come pesticida, è stata aggiunta all'elenco delle sostanze soggette alla procedura PIC provvisoria. A tal riguardo, la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato provvisorio sotto forma di documento di orientamento decisionale. Il monocrotofos è già soggetto alla procedura PIC provvisoria nella misura in cui alcuni formulati pesticidi altamente pericolosi contenenti tale sostanza sono elencati nell'allegato III della convenzione di Rotterdam. In attesa della valutazione comunitaria del monocrotofos nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari3, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio4, la decisione 2000/657/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi5, modificata dalla decisione 2001/852/CE6, ha fornito una risposta provvisoria riguardo a tali formulati pesticidi. A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze7, il monocrotofos è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è stata disposta la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 25 luglio 2003. Occorre, quindi, sostituire la risposta provvisoria di cui alla decisione 2000/657/CE con una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza.
Le sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato e fosfamidone rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni sulle sostanze e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. A norma del regolamento (CE) n. 2076/2002, tali sostanze sono state escluse dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE. È stata, pertanto, disposta la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze entro il 25 luglio 2003. Occorre, quindi, sostituire con decisioni definitive le decisioni relative alle importazioni dei formulati pesticidi 2,4,5-T, clorobenzilato e fosfamidone di cui alla decisione 2000/657/CE, che erano state presentate come risposte provvisorie in attesa di una decisione della Comunità.
Anche le sostanze paration e paration-metile rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non iscrizione del paration nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva8 e la decisione 2003/166/CE della Commissione, del 10 marzo 2003, concernente la non iscrizione del paration-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva9 hanno ormai escluso tali sostanze dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE e hanno disposto la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze medesime. Occorre, pertanto, sostituire con decisioni definitive le decisioni relative alle importazioni dei formulati pesticidi paration, di cui alla decisione 2001/852/CE della Commissione, del 19 novembre 2001, recante adozione di decisioni comunitarie di importazione a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi nonché modifica della decisione 2000/657/CE, e paration-metile, di cui alla decisione 2000/657/CE, che erano state presentate come risposte provvisorie in attesa di una decisione della Comunità.
La sostanza ossido di etilene rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive10, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/200311. Ciò ha trovato riscontro nella decisione 2001/852/CE, che contiene una decisione definitiva sull'importazione di tale sostanza. L'ossido di etilene, tuttavia, è stato recentemente oggetto di notifica nel quadro del programma comunitario per la valutazione delle sostanze esistenti a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi12, che prevede un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri, in attesa di una decisione comunitaria, possono prendere decisioni sulle sostanze e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Occorre, quindi, sostituire la decisione di importazione di cui alla decisione 2001/852/CE.
Le sostanze bifenili polibromurati (PBB) sono soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario a norma della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi13, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14. Ciò trova riscontro in una decisione di importazione comunitaria pubblicata nella circolare PIC V, che registrava la situazione al 30 giugno 1995. Tale decisione non teneva però conto del divieto assoluto relativo ai PBB imposto in Austria nel 1993. È, pertanto, necessario sostituire tale decisione di importazione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio15, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003,
DECIDE:
Art. 1
Le risposte provvisorie sull'importazione dei prodotti chimici 2,4,5-T, clorobenzilato, paration-metile, monocrotofos e fosfamidone, contenute nell'allegato della decisione 2000/657/CE, sono sostituite dai formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato I della presente decisione.
Art. 2
La decisione definitiva sull'importazione dell'ossido di etilene e la risposta provvisoria sull'importazione del paration, contenute nell'allegato della decisione 2001/852/CE, sono sostituite dai formulari di risposta sulle importazioni di cui all'allegato II della presente decisione.
Art. 3
La decisione definitiva sull'importazione dei bifenili polibromurati (PBB), pubblicata nella circolare PIC V, è sostituita dal formulario di risposta sulle importazioni di cui all'allegato III della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2003. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione