Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre 2011 recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente [notificata con il numero C(2011) 9068] (2011/850/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa2, in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,
La direttiva 2004/107/CE fissa i valori obiettivo da raggiungere entro una certa data, definisce metodi e criteri comuni per la valutazione delle sostanze inquinanti in essa elencate, stabilisce le informazioni da trasmettere alla Commissione e garantisce che adeguate informazioni sui livelli di concentrazione di tali inquinanti siano messe a disposizione del pubblico. Essa prevede che vengano adottate modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.
La direttiva 2008/50/CE stabilisce un quadro per la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente. Essa prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e il calendario secondo il quale tali informazioni devono essere rese disponibili da parte degli Stati membri siano stabilite ai fini della comunicazione e dello scambio reciproco di informazioni sulla qualità dell’aria. La direttiva dispone inoltre che vengano individuate soluzioni per razionalizzare il modo in cui le informazioni vengono comunicate e scambiate.
La decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri3, elenca le informazioni sulla qualità dell’aria che gli Stati membri sono tenuti a fornire in vista dello scambio reciproco.
La direttiva 2008/50/CE stabilisce che la decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all’entrata in vigore delle misure di attuazione in materia di trasmissione e comunicazione di informazioni. Di conseguenza, è opportuno che le disposizioni della decisione 97/101/CE siano riportate nella presente decisione.
L’ambito della presente decisione riguarda la relazione annuale sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente e la presentazione di informazioni sui piani e i programmi relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente attualmente disciplinati dalla decisione 2004/224/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell’aria ambiente4 e dalla decisione 2004/461/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa al questionario annaule da redigere ai sensi delle direttive 96/62/CE e 1999/30/CE del Consiglio e delle direttive 2000/69/CE e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5. Di conseguenza, per esigenza di chiarezza e coerenza della legislazione dell’Unione, occorre abrogare le predette decisioni.
È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga un’interfaccia internet chiamata «portale della qualità dell’aria ambiente», nella quale gli Stati membri possano rendere disponibili le informazioni sulla qualità dell’aria e dove il pubblico abbia accesso alle informazioni sull’ambiente fornite dagli Stati membri.
Per razionalizzare la quantità di informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, massimizzare l’utilità di tali informazioni e ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che gli Stati membri trasmettano le informazioni in un formato standardizzato leggibile automaticamente. È opportuno che la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, predisponga tale formato standardizzato, leggibile automaticamente, conformemente alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)6. Particolare importanza riveste il fatto che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.
Per ridurre l’onere amministrativo e la possibilità di errori, è opportuno che, ai fini della trasmissione delle informazioni, gli Stati membri utilizzino uno strumento elettronico basato sulle tecnologie di internet, accessibile dal portale della qualità dell’aria ambiente. Tale strumento deve essere utilizzato per verificare la coerenza delle informazioni e la qualità dei dati nonché per aggregare i dati primari nei casi in cui la presente decisione prevede che le informazioni siano disponibili in forma aggregata. Gli Stati membri devono essere in grado di utilizzare lo strumento indipendentemente dalla trasmissione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente alla Commissione per adempiere a un obbligo di notifica o per scambiare dati sulla qualità dell’aria ambiente.
È necessario che l’Agenzia europea per l’ambiente coadiuvi la Commissione, se del caso, nella gestione del portale della qualità dell’aria ambiente e nello sviluppo dello strumento per la coerenza delle informazioni, la qualità dei dati e l’aggregazione dei dati primari. L’Agenzia europea per l’ambiente deve in particolare assistere la Commissione nel monitoraggio dell’archivio dati e nell’analisi relativa al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi a essi imposti dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.
È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e valutino informazioni aggiornate relative alla qualità dell’aria per meglio comprendere gli effetti dell’inquinamento atmosferico e per formulare strategie adeguate. Al fine di agevolare il trattamento e il confronto di informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria, tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione nella stessa forma standardizzata dei dati convalidati entro un lasso di tempo ragionevole dopo essere state rese disponibili al pubblico.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell’aria ambiente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente decisione stabilisce le modalità di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE per quanto riguarda:
a) gli obblighi degli Stati membri di comunicare informazioni sulla valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente;
b) lo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri sulle reti, le stazioni e le misurazioni della qualità dell’aria fornite dalle stazioni da questi selezionate ai fini di scambio reciproco tra le stazioni esistenti.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione e in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/107/CE, all’articolo 3 della direttiva 2007/2/CE, all’articolo 2 e all’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, si applicano le seguenti definizioni:
(1) «stazione»: luogo in cui si effettuano misurazioni o si prelevano campioni in uno o più punti di campionamento nello stesso sito all’interno di un’area di circa 100 m2;
(2) «rete»: struttura organizzativa che esegue attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente mediante misurazioni in una o più stazioni;
(3) «configurazione di misurazione»: attrezzature tecniche utilizzate per la misurazione di un singolo inquinante o di uno dei suoi composti in una determinata stazione;
(4) «dati di misurazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante misurazioni;
(5) «dati di modellizzazione»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante simulazione numerica di una realtà fisica;
(6) «dati di stima obiettiva»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico ottenute mediante analisi di esperti, anche con l’ausilio di strumenti statistici;
(7) «dati primari»: informazioni sul livello di concentrazione o deposizione di un inquinante specifico alla massima risoluzione temporale considerata nella presente decisione;
(8) «dati primari aggiornati di valutazione»: dati primari raccolti con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e resi immediatamente accessibili al pubblico;
(9) «portale della qualità dell’aria ambiente»: pagina web gestita dalla Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mediante la quale vengono fornite le informazioni relative all’attuazione della presente decisione, compreso l’archivio dati;
(10) «archivio dati»: sistema di informazione, collegato al portale della qualità dell’aria ambiente e gestito dall’Agenzia europea per l’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’aria e dati resi disponibili mediante nodi nazionali di comunicazione e di scambio dei dati sotto il controllo degli Stati membri;
(11) «tipo di dati»: descrittore mediante il quale dati analoghi da utilizzare per scopi diversi sono classificati come indicato nella parte A dell’allegato II della presente decisione;
(12) «obiettivo ambientale»: obiettivo della qualità dell’aria ambiente che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito o, se del caso, nell’arco di un determinato periodo o a lungo termine, come disposto dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.
Capo II. Disposizioni comuni sul processo di trasmissione delle informazioni e sul controllo della qualità
Art. 3 Portale della qualità dell’aria ambiente e archivio dati
1. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, istituisce un archivio dati e lo rende accessibile attraverso il portale della qualità dell’aria ambiente (di seguito denominato «il portale»).
2. Gli Stati membri trasmettono all’archivio dati, in conformità all’articolo 5, le informazioni utilizzate per la comunicazione e lo scambio reciproco di informazioni.
3. L’Agenzia europea per l’ambiente gestisce l’archivio dati.
4. Il pubblico ha accesso gratuito all’archivio dati.
5. Ogni Stato membro nomina una o più persone responsabili della trasmissione all’archivio dati, a suo nome, di ogni informazione comunicata e scambiata. Solo le persone nominate possono rendere disponibili le informazioni da comunicare o scambiare.
6. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona o delle persone di cui al paragrafo 5.
Art. 4 Codifica delle informazioni
La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per l’ambiente, mette a disposizione degli Stati membri, nel portale, la descrizione standardizzata leggibile automaticamente della maniera di codificare le informazioni previste dalla presente decisione.
Art. 5 Procedura per rendere disponibili le informazioni
1. Gli Stati membri mettono a disposizione dell’archivio dati le informazioni previste dalla presente decisione in conformità ai requisiti dei dati di cui alla parte A dell’allegato I. Tali informazioni sono automaticamente elaborate da uno strumento elettronico.
2. Lo strumento di cui al paragrafo 1 è utilizzato per svolgere le seguenti funzioni:
a) un controllo della coerenza delle informazioni che devono essere rese disponibili;
b) una verifica dei dati primari relativi agli obiettivi specifici di qualità dei dati di cui all’allegato IV della direttiva 2004/107/CE e all’allegato I della direttiva 2008/50/CE;
c) l’aggregazione dei dati primari in conformità alle norme di cui all’allegato I della presente decisione e agli allegati VII e XI della direttiva 2008/50/CE.
3. Se i dati aggregati devono essere resi disponibili conformemente agli articoli da 6 a 14, essi sono generati dallo strumento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni.
5.
Qualora uno Stato membro desideri aggiornare le informazioni, all’atto della trasmissione delle informazioni aggiornate all’archivio dati esso descrive le differenze tra le informazioni originali e quelle aggiornate e i motivi di tale aggiornamento.
La Commissione notifica il ricevimento delle informazioni aggiornate che, dopo tale notifica, sono considerate informazioni ufficiali.
Capo III. Comunicazione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente da parte degli stati membri
Art. 6 Zone e agglomerati
1.
Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte B dell’allegato II della presente decisione relativamente alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati stabiliti in conformità all’articolo 3 della direttiva 2004/107/CE e all’articolo 4 della direttiva 2008/50/CE e in cui vengono svolte la valutazione e la gestione della qualità dell’aria nell’anno civile successivo.
Per le zone e gli agglomerati in cui si applica una deroga o una proroga ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni messe a disposizione includono un’indicazione di detta deroga o proroga.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Gli Stati membri possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.
3. Nei casi in cui vengano apportate modifiche alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerati, gli Stati membri informano la Commissione entro nove mesi a decorrere dal termine dell’anno civile in cui le modifiche sono state inserite.
Art. 7 Sistema di valutazione
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni stabilite nella parte C dell’allegato II concernenti il sistema di valutazione da applicare per l’anno civile successivo per ciascun inquinante all’interno delle singole zone e agglomerati, conformemente all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 5 e 9 della direttiva 2008/50/CE.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre di ogni anno civile. Essi possono indicare che non vi sono state modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.
Art. 8 Metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II relative ai metodi utilizzati per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali o alla sabbiatura o salatura invernali applicati all’interno delle singole zone e agglomerati ai sensi degli articoli 20 e 21 della direttiva 2008/50/CE.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
Art. 9 Metodi di valutazione
1. In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte D dell’allegato II relative alla qualità e alla tracciabilità dei metodi di valutazione applicati.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
3. Qualora in una particolare zona o agglomerato siano obbligatorie misurazioni in siti fissi in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) la configurazione di misurazione;
b) la dimostrazione di equivalenza quando si utilizza un metodo diverso da quelli di riferimento;
c) l’ubicazione del punto di campionamento, la sua descrizione e classificazione;
d) la documentazione della qualità dei dati.
4. Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino misurazioni indicative in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6, 9 e 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) il metodo di misurazione applicato;
b) i punti di campionamento e l’area di copertura;
c) il metodo di convalida;
d) la documentazione della qualità dei dati.
5. Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzino tecniche di modellizzazione in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) la descrizione del modello e dei suoi fattori;
b) la convalida del modello mediante misurazioni;
c) la zona di copertura;
d) la documentazione della qualità dei dati.
6. Qualora in una particolare zona o agglomerato si utilizzi la stima obiettiva in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/107/CE e agli articoli 6 e 9 della direttiva 2008/50/CE, le informazioni devono comprendere almeno i seguenti elementi:
a) la descrizione del metodo di stima;
b) la documentazione della qualità dei dati.
7. Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni di cui alla parte D dell’allegato II sulla qualità e la tracciabilità dei metodi di valutazione applicati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni come stabilito all’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, dove disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi da 1 a 6 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.
Art. 10 Dati primari di valutazione convalidati e dati primari di valutazione aggiornati
1.
In conformità alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione convalidati per tutti i punti di campionamento in cui sono raccolti i dati di misurazione ai fini della valutazione, come indicato dagli Stati membri a norma dell’articolo 9 per gli inquinanti elencati nelle parti B e C dell’allegato I.
Qualora in una particolare zona o agglomerato vengano utilizzate tecniche di modellizzazione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni definite nella parte E dell’allegato II con la massima risoluzione temporale disponibile.
2. I dati primari di valutazione convalidati sono messi a disposizione della Commissione per un intero anno civile sotto forma di serie cronologiche complete non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
3.
Se si avvalgono della facoltà di cui all’articolo 20, paragrafo 2, e all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2008/50/CE, gli Stati membri comunicano le informazioni riguardanti la quantificazione del contributo proveniente da fonti naturali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, o dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade a norma dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/50/CE.
Tali informazioni comprendono:
a) l’estensione territoriale della detrazione;
b) la quantità di dati primari di valutazione convalidati messi a disposizione a norma del paragrafo 1 del presente articolo imputabili a fonti naturali o a sabbiatura o salatura invernali;
c) i risultati dell’applicazione dei metodi dichiarati conformemente all’articolo 8.
4. Gli Stati membri trasmettono inoltre le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II relative ai dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri al fine specifico di rendere disponibili le informazioni aggiornate tra le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri per lo scambio reciproco di informazioni conformemente all’articolo 1, lettera b), per quanto riguarda gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altriinquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo.
5. Gli Stati membri mettono altresì a disposizione le informazioni di cui alla parte E dell’allegato II sui dati primari di valutazione aggiornati per le reti e le stazioni selezionate dagli Stati membri ai fini dello scambio reciproco di informazioni ai sensi dell’articolo 1, lettera b), per gli inquinanti elencati nella parte B dell’allegato I e, se disponibili, per gli altri inquinanti elencati nella parte C dell’allegato I e per gli altri inquinanti elencati sul portale a questo scopo. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano alle informazioni scambiate.
6.
I dati primari di valutazione aggiornati a norma del paragrafo 4 sono comunicati alla Commissione a titolo provvisorio con la frequenza appropriata per ciascun metodo di valutazione degli inquinanti e entro un lasso di tempo ragionevole, dopo che i dati sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/50/CE, per gli inquinanti specificati a tal fine nella parte B dell’allegato I della presente decisione.
Le informazioni comprendono:
a) i livelli di concentrazione valutati;
b) un’indicazione dello status del controllo di qualità.
7. Le informazioni primarie aggiornate rese disponibili a norma dell’articolo 4 devono essere coerenti con le informazioni comunicate a norma degli articoli 6, 7 e 9.
8. Gli Stati membri possono aggiornare, a seguito di ulteriori controlli qualità, i dati primari di valutazione aggiornati resi disponibili a norma del paragrafo 4. Le informazioni aggiornate sostituiscono le informazioni iniziali e il loro status deve essere chiaramente indicato.
Art. 11 Dati di valutazione aggregati e convalidati
1. Lo strumento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, genera le informazioni di cui alla parte F dell’allegato II relative ai dati di valutazione aggregati e convalidati, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui dati primari di valutazione convalidati a norma dell’articolo 10.
2. Per gli inquinanti soggetti a obblighi di monitoraggio, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione misurati e aggregati per tutti i punti di campionamento per i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c).
3. Per gli inquinanti per i quali sono stati definiti obiettivi ambientali, le informazioni generate dallo strumento consistono in livelli di concentrazione espressi nell’unità associata all’obiettivo ambientale definito di cui alla parte B dell’allegato I e comprendono:
a) la media annua, se è stato definito un obiettivo di media annua o un valore limite;
b) il numero totale di ore di superamento se è stato definito un valore limite orario;
c) il numero complessivo di giorni di superamento se è stato definito un valore limite giornaliero, o il percentile 90,4 per il PM10 nel caso specifico in cui vengano applicate misurazioni casuali invece di misurazioni continue;
d) il numero totale dei giorni di superamento se è stato definito un obiettivo massimo giornaliero di otto ore o un valore limite;
e) il valore AOT40 come definito nella parte A dell’allegato VII della direttiva 2008/50/CE, nel caso del valore obiettivo dell’ozono per la protezione della vegetazione;
f) l’indicatore di esposizione media per il PM2,5 nel caso dell’obiettivo di riduzione dell’esposizione e dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione.
Art. 12 Conseguimento degli obiettivi ambientali
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte G dell’allegato II relative al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE.
2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione per un intero anno civile non oltre nove mesi dopo il termine di ciascun anno civile.
Le informazioni comprendono:
a) una dichiarazione di conseguimento di tutti gli obiettivi ambientali in ogni zona o agglomerato specifici, comprese le informazioni relative al superamento di qualsiasi margine applicabile di tolleranza;
b) se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento della zona è imputabile a fonti naturali;
c) se del caso, una dichiarazione attestante che il superamento di un obiettivo di qualità dell’aria relativo al PM10 nella zona o agglomerato è causato della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura invernali delle strade;
d) informazioni sul conseguimento dell’obbligo di concentrazione dell’esposizione per il PM2,5.
3. Quando si verifica un superamento, le informazioni fornite devono comprendere anche informazioni sulla zona di superamento e sul numero delle persone esposte.
4. Le informazioni messe a disposizione sono coerenti con la delimitazione della zona indicata a norma dell’articolo 6 per lo stesso anno civile e con i dati di valutazione aggregati e convalidati comunicati a norma dell’articolo 11.
Art. 13 Piani per la qualità dell’aria
1. Secondo la procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni riportate nelle parti H, I, J e K dell’allegato II della presente decisione relative ai piani per la qualità dell’aria, come previsto dall’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE, compresi:
a) gli elementi obbligatori del piano per la qualità dell’aria come da elenco di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE nella sezione A dell’allegato XV della medesima direttiva;
b) i riferimenti attraverso i quali il pubblico può avere accesso a informazioni regolarmente aggiornate sull’esecuzione dei piani per la qualità dell’aria.
2. Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione immediatamente e al più tardi entro due anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato rilevato il primo superamento.
Art. 14 Misure per la conformità ai valori obiettivo della direttiva 2004/107/CE
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 5 della presente decisione, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni indicate nella parte K dell’allegato II della presente decisione in relazione alle misure adottate per conformarsi ai valori obiettivo previsti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/107/CE.
2. Le informazioni sono messe a disposizione della Commissione al più tardi entro due anni a decorrere dal termine dell’anno in cui il superamento che ha dato luogo alla misura è stato osservato.
Capo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 15 Abrogazione
Le decisioni 2004/224/CE e 2004/461/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Art. 16 Applicabilità
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri rendono disponibili le informazioni richieste a norma degli articoli 6 e 7 per la prima volta entro il 31 dicembre 2013.