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Decisione di esecuzione della Commissione dell'8 febbraio 2013 relativa all’approvazione, da parte della Commissione, di piani di campionamento, piani di controllo e programmi di controllo comuni per la pesatura dei prodotti della pesca conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 613] (I testi in lingua bulgara, francese, inglese, lettone, neerlandese, slovena e svedese sono i soli facenti fede) (2013/78/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 61,

visti i piani di campionamento, i piani di controllo e i programmi di controllo comuni presentati dagli Stati membri,

A norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, uno Stato membro è tenuto ad assicurare che, prima di essere immagazzinati, trasportati o venduti, tutti i prodotti della pesca siano pesati allo sbarco con sistemi autorizzati dalle autorità di controllo, a meno che lo Stato membro non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. Tale piano di campionamento deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/20112 della Commissione.

A norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio in deroga all’obbligo generale di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione, di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Tale piano di campionamento deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, e all’allegato XX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

A norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione. Tale piano deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 1, e all’allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

A norma dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorità di controllo dello Stato membro in cui sono sbarcati i prodotti della pesca possono autorizzare che tali prodotti siano trasportati prima della pesatura presso acquirenti registrati, centri d’asta registrati o altri organismi o persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca in un altro Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione secondo quanto previsto all’articolo 94 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale programma deve essere conforme alla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 3, e all’allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

La Commissione ha approvato, con la decisione di esecuzione 2012/474/UE3, un primo gruppo di piani di campionamento adottati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Finlandia e Regno Unito, e di piani di controllo adottati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito.

Successivamente all’adozione della decisione di esecuzione 2012/474/UE sono stati presentati piani di campionamento da Bulgaria, Lettonia, Slovenia e Svezia, rispettivamente il 5 ottobre 2012, 5 aprile 2012, 14 giugno 2012 e 20 aprile 2012, un piano di controllo è stato presentato alla Commissione dalla Francia il 14 settembre 2012 e un programma di controllo comune è stato presentato dalla Francia e dall’Irlanda il 14 settembre 2012. I Paesi Bassi hanno presentato un nuovo piano di campionamento il 27 settembre 2012 per sostituire il piano approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/UE. I suddetti piani di campionamento, il piano di controllo e il programma di controllo comune sono conformi alle relative metodologie fondate sul rischio. È pertanto opportuno che vengano approvati.

È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di revocare l’approvazione qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente i piani di campionamento, il piano di controllo o il programma di controllo comune.

La Commissione è tenuta a monitorare l’applicazione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma di controllo comune, con riguardo sia al loro corretto funzionamento che al loro esame periodico da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono pertanto riferire alla Commissione in merito a tale applicazione. Qualora risulti che un piano o un programma non garantisce una pesatura adeguata, è opportuno che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione per approvazione un piano o un programma riveduto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Approvazione

1. Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 5 ottobre 2012, 5 aprile 2012 e 20 aprile 2012 da Bulgaria, Lettonia e Svezia ai fini dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. È approvato il piano di campionamento presentato il 27 settembre 2012 dai Paesi Bassi per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale piano di campionamento sostituisce il piano di campionamento presentato dai Paesi Bassi il 18 gennaio 2012 e approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/UE.

3. Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 14 giugno 2012 e il 20 aprile 2012 dalla Slovenia e dalla Svezia per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4. È approvato il piano di controllo presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di tale Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. È approvato il programma di controllo comune presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia e dall’Irlanda per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Art. 2 Revoca

La Commissione può revocare l’approvazione di cui all’articolo 1 qualora risulti che lo Stato membro interessato non applica o non applica pienamente il proprio piano di campionamento, piano di controllo o programma di controllo comune.

Art. 3 Relazione

Gli Stati membri di cui all’articolo 1 trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2014, una relazione sull’applicazione dei piani di campionamento, del piano di controllo e del programma di controllo comune di cui al suddetto articolo.

Art. 4 Destinatari

La Repubblica di Bulgaria, l’Irlanda, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Slovenia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione