Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 relativa a una partecipazione finanziaria aggiuntiva ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 2013 [notificata con il numero C(2013) 8576] (I testi nelle lingue bulgara, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede) (2013/762/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 21,
Sulla base delle domande di cofinanziamento dell’Unione presentate dagli Stati membri nell’ambito dei rispettivi programmi di controllo della pesca per il 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/410/UE, del 10 luglio 2013, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo delle attività di pesca degli Stati membri per il 20132, che ha lasciato inutilizzata parte della dotazione di bilancio del 2013.
È opportuno che la parte non utilizzata della dotazione di bilancio relativa al 2013 sia ora assegnata mediante una nuova decisione.
In conformità all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri sono stati invitati a presentare programmi che possano beneficiare di un finanziamento aggiuntivo per i settori prioritari definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 7 giugno 2013, vale a dire i progetti volti ad adattare i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) negli Stati membri al fine di adempiere al futuro obbligo di sbarcare tutte le catture, ivi compreso l’adattamento delle basi dati degli Stati membri, l’interoperabilità dei sistemi ERS, la misurazione della potenza motrice e la tracciabilità dei prodotti della pesca. I requisiti previsti per gli operatori e/o gli Stati membri che effettuano investimenti destinati a progetti di tracciabilità sono stati definiti dalla Commissione nella sua lettera agli Stati membri del 14 maggio 2012.
Su tale base e tenendo conto dei vincoli di bilancio, le domande nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’Unione riguardanti azioni, quali attività di formazione e iniziative di sensibilizzazione alle norme relative alla politica comune della pesca, sono state respinte in quanto non destinate ai settori prioritari summenzionati. A causa dei vincoli di bilancio non è stato possibile prendere in considerazione tutti i progetti previsti dai programmi che rientrano nei settori prioritari indicati dalla Commissione. La Commissione ha dovuto selezionare i progetti da cofinanziare in base ad una valutazione della loro conformità con le priorità definite.
Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, è importante garantire che vengano elaborati sulla base di norme internazionalmente riconosciute, secondo quanto disposto dall’articolo 67, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione3.
Le domande di finanziamento unionale devono essere valutate in relazione alla loro conformità alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca4.
È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
Al fine di promuovere gli investimenti a favore delle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari beneficino di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.
Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i progetti cofinanziati sulla base della presente decisione siano conformi a tutte le disposizioni pertinenti della legislazione unionale e in particolare al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria aggiuntiva dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2013 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria dell’Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.
Art. 2 Liquidazione degli impegni residui
Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2017. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio inutilizzati relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2018.
Art. 3 Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Con riguardo ai progetti in materia di tracciabilità, il contributo dell’Unione è limitato a 1000000 EUR nel caso di investimenti effettuati dalle autorità degli Stati membri e a 250000 EUR nel caso di investimenti privati. Il numero massimo totale di progetti relativi alla tracciabilità realizzati da operatori privati è di 8 per Stato membro e per decisione di finanziamento.
3. Per poter beneficiare del contributo finanziario di cui al paragrafo 2, tutti i progetti cofinanziati a norma della presente decisione soddisfano i requisiti applicabili previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio5 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. I progetti BG/13/02 riguardante i calibri Omega, EL/13/10 relativo ai tablet da usare a fini di ispezione e PT/13/08 relativo ai dispositivi di pesatura, di cui all’allegato I, possono beneficiare di un contributo finanziario pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.
Art. 4 Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Art. 5 Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a consentire l’interoperabilità dei sistemi ERS fra Stati membri, nonché a permettere l’applicazione dell’obbligo di sbarcare tutte le catture («divieto di rigetto») beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati in detto allegato.
Art. 6 Progetti pilota
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Art. 7 Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro
La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono fissate come segue:
| (EUR) | |||
| Stato membro | Spesa prevista dal programma nazionale aggiuntivo di controllo della pesca | Spesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisione | Contributo massimo dell’Unione |
| Belgio | 430000 | 280000 | 252000 |
| Bulgaria | 35791 | 35791 | 24031 |
| Danimarca | 4195144 | 1251235 | 876285 |
| Estonia | 400000 | 400000 | 360000 |
| Irlanda | 200000 | 200000 | 180000 |
| Grecia | 228500 | 78500 | 50650 |
| Spagna | 2989879 | 1037300 | 769570 |
| Francia | 2058585 | 1356145 | 631082 |
| Croazia | 267490 | 267490 | 227400 |
| Italia | 1850000 | 422000 | 379800 |
| Cipro | 100000 | 100000 | 90000 |
| Lettonia | 124038 | 124038 | 111634 |
| Lituania | 99919 | 99919 | 89927 |
| Malta | 1470510 | 615000 | 553500 |
| Polonia | 1487812 | 1389812 | 1090831 |
| Portogallo | 443954 | 161500 | 143150 |
| Romania | 40000 | 0 | 0 |
| Finlandia: | 1800000 | 1050000 | 945000 |
| Svezia | 2450000 | 1150000 | 1035000 |
| Regno Unito | 31553 | 25710 | 23140 |
| Totale | 20703175 | 10044440 | 7833000 |
Art. 8 Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013 Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione