Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione del 12 luglio 2016 che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2016) 4283]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,
vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,
Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Contiene le informazioni sufficienti a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, affinché possa funzionare efficacemente, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avviene attraverso gli uffici SIRENE.
Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione3, e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione4. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione5 al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche.
La revisione globale e l'aggiornamento del manuale SIRENE risalgono a inizi 2015 con l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione6. Alcune delle misure ivi previste erano intese a accelerare lo scambio di informazioni su persone soggette a un controllo discreto o un controllo specifico, coinvolte in attività di terrorismo o in forme gravi di criminalità. Considerata l'urgenza di queste misure per contrastare una minaccia terroristica crescente, specie a seguito degli attentati di Parigi, il 7 gennaio 2015 è stato necessario adottare la richiamata decisione di esecuzione nonostante l'incompleta versione linguistica croata. È opportuno rimediare a tale carenza riadottando in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione le previsioni disposte dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/219.
Per agevolare lo scambio di informazioni sui soggetti sospettati di terrorismo e sulle persone coinvolte in forme gravi di criminalità occorre derogare alle regole di compatibilità con riguardo alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, fermo restando l'ordine di priorità delle segnalazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'utente finale esegua l'azione connessa alle segnalazioni prioritarie.
Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio7.
L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio8.
La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio10.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen11 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio12 e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio13.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen14 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio15 e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio16.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016 Per la Commissione Dimitris Avramopoulos Membro della Commissione