diritto.io

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La decisione 2003/17/CE del Consiglio3 prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità del diritto dell'Unione.

La Repubblica federativa del Brasile («Brasile») ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere e delle colture di sementi di cereali, nonché alle sementi di piante foraggere e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Brasile.

Dopo aver esaminato la normativa pertinente del Brasile, e sulla base di un audit realizzato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/401/CEE4 e 66/402/CEE5 del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Brasile sono competenti e operano in modo appropriato.

La Repubblica di Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali, delle colture di sementi di ortaggi e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché alle sementi di cereali, alle sementi di ortaggi e alle sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate nella Repubblica di Moldova.

Dopo aver esaminato la normativa pertinente della Repubblica di Moldova, e sulla base di un audit effettuato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE6 e 2002/57/CE7 del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti e operano in modo appropriato.

È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di piante foraggere e sulle colture di sementi di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e le sementi di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di cereali, sulle colture di sementi di ortaggi e sulle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, le sementi di ortaggi e le sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da paesi terzi, tra cui la Repubblica di Moldova. La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi ufficialmente certificate di cui alla direttiva 2002/55/CE, al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie della Repubblica di Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro.

Tenuto conto delle norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA), è opportuno che il paese terzo interessato fornisca un'attestazione ufficiale secondo cui le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA («norme dell'ISTA») in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, e che le partite di sementi siano corredate di tale certificato.

In vista della scadenza dell'«esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi» di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata il 28 settembre 2000 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, qualsiasi riferimento a detto esperimento dovrebbe essere soppresso.

Qualsiasi riferimento alla Croazia come paese terzo dovrebbe essere soppresso, considerata la sua adesione all'Unione nel 2013.

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio8, purché:

  2. 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.»;

  3. 3) l'articolo 3 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora sementi equivalenti siano “rietichettate e richiuse” nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti nella Comunità. Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.»;

    2. b) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.»;

  4. 4) gli allegati della decisione 2003/17/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio Il presidente K. EDTSTADLER