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Decisione (UE) 2020/1631 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2020 sulla delega dei poteri decisionali in relazione alla trasmissione di informazioni statistiche riservate concernenti statistiche economiche e finanziarie all’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) (BCE/2020/53)

Testo vigente

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea1 e in particolare l’articolo 8 bis,

Ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98, la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra un membro del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che ha raccolto tali informazioni e un’autorità del Sistema statistico europeo (SSE) può aver luogo a condizione che tale trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e a condizione che tale esigenza sia stata giustificata.

L’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 2533/98 stabilisce che siano attuate ulteriori salvaguardie nello scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e il SSE, ossia che qualsiasi ulteriore trasmissione oltre la prima deve essere esplicitamente autorizzata dall’autorità che ha raccolto le informazioni e che le informazioni statistiche riservate non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle statistiche, quali finalità amministrative o fiscali oppure ai fini di procedimenti giudiziari.

Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio2, i dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) esclusivamente a fini statistici, salvo che l’unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l’impiego per altri scopi. Inoltre, in virtù dell’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, Eurostat adotta tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione fisica e logica di dati riservati. Su tale base, Eurostat ha confermato alla Banca centrale europea (BCE) che assicurerà la riservatezza delle informazioni statistiche trasmesse, che sono utilizzate esclusivamente a fini statistici e non sono divulgate ulteriormente. Pertanto, il Consiglio direttivo della BCE ha stabilito che Eurostat dispone delle misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni statistiche riservate concernenti le statistiche economiche e finanziarie trasmesse dalla BCE.

Nel marzo 2003 la BCE e Eurostat hanno siglato unProtocollo d’intesa sulle statistiche economiche e finanziarie3 (di seguito denominato «PdI sulle statistiche economiche e finanziarie») per istituire, tra l’altro, un quadro per lo scambio e la riproduzione dei dati. La sezione G di tale PdI dispone che siano istituiti meccanismi concordati per il tempestivo scambio di dati in un accordo sui livelli di servizio, che disciplina inoltre lo scambio di informazioni statistiche riservate. Di conseguenza, l’accordo sui livelli di servizio («Service Level Agreement, SLA») relativo agli scambi di dati4, contenuto nell’allegato 2 al PdI sulle statistiche economiche e finanziarie e concluso nel febbraio 2008, descrive le rispettive responsabilità, modalità e i rispettivi mezzi per lo scambio di dati tra la Direzione Generale Statistiche della BCE ed Eurostat. L’appendice 1 dell’SLA elenca specificamente le informazioni statistiche da condividere tra Eurostat e la BCE. Tali informazioni statistiche includono, a titolo esemplificativo: statistiche trimestrali relative ai conti finanziari; statistiche su singole voci di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM); statistiche sui tassi di interesse delle IFM; e statistiche relative a conti esterni, posizioni patrimoniali sull’estero e riserve ufficiali raccolte, rispettivamente, ai sensi dell’indirizzo BCE/2013/245, del regolamento (UE) 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33)6, del regolamento (UE) 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34)7 e dell’indirizzo BCE/2011/238.

Per facilitare il processo decisionale della BCE in relazione alle decisioni sulla trasmissione di informazioni statistiche economiche e finanziarie riservate a Eurostat ai fini del MdI in materia di statistiche economiche e finanziarie, nonché in relazione alle decisioni in merito a qualsiasi modifica all’SLA relativo agli scambi di dati che possano servire per la trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat, è necessario consentire la delega di taluni poteri decisionali, come stabilito nella presente decisione di delega. La decisione delegata sulla trasmissione di informazioni statistiche economiche e finanziarie riservate a Eurostat include informazioni a livello UE, a livello dell’area dell’euro e a livello nazionale, nonché contributi nazionali ai sensi di atti giuridici della BCE.

In conformità all’articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo.

In conformità ai principi generali in materia di delega, sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Alla luce dei criteri di cui all’articolo 8 bis del regolamento (CE) 2533/98 che si applicano ad ogni trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e della restrizione di cui alla presente decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate ai fini del MoI in materia di statistiche economiche e finanziarie, le decisioni delegate da assumere hanno una natura più tecnica che politica, perciò i criteri per la delega dovrebbero rimanere relativamente generali.

Qualora i criteri per l’adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat dovrebbero essere adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

  2. (2) per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione;

  3. (3) per «PdI sulle statistiche economiche e finanziarie» si intende il Protocollo d’intesa sulle statistiche economiche e finanziarie tra la Direzione Generale della Banca centrale europea (DG Statistiche) e l’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso il 10 marzo 2003.

  4. (4) Per «SLA relativo agli scambi di dati» si intende l’accordo sul livello di servizio («Service Level Agreement, SLA») relativo agli scambi di dati tra la Banca centrale europea (DG Statistiche) e l’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), concluso nel febbraio 2008, come modificato di volta in volta in conformità ai termini in esso previsti, che costituisce l’allegato 2 al PdI sulle statistiche economiche e finanziarie.

Art. 2 Trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat

1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito alla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat nell’ambito di applicazione del PdI sulle statistiche economiche e finanziarie.

2. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate dalla BCE a Eurostat, come descritta nel paragrafo 1, è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui all’articolo 4.

Art. 3 Modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati

1. Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di decidere in merito alle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione delle informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat.

2. Una decisione sulle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati, nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat, è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui all’articolo 4.

Art. 4 Criteri per l’adozione di decisioni delegate sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate a Eurostat e sulle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati

1. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli articoli 2 e 3, rispettivamente, è assunta esclusivamente tramite decisione delegata qualora tale trasmissione sia necessaria per l’efficiente sviluppo, elaborazione o diffusione delle statistiche economiche e finanziarie europee o per migliorarne la qualità e qualora tale esigenza sia stata debitamente giustificata. Le informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, da trasmettere a Eurostat devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto ai suoi compiti.

2. Una decisione sulla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat oppure in merito a modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati ai sensi degli articoli 2 e 3, rispettivamente, è assunta esclusivamente con decisione delegata qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. a) le informazioni siano necessarie a Eurostat per assicurare una compilazione significativa di statistiche economiche e finanziarie europee oppure per valutare la qualità dei contributi agli aggregati di tali statistiche;

  2. b) Eurostat acconsenta ad ottenere l’autorizzazione preventiva per ogni ulteriore trasmissione di informazioni statistiche riservate ai sensidi cui all’articolo 2, paragrafo 1 oltre la prima.

  3. c) la richiesta includa informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del PdI sulle statistiche economiche e finanziarie; e

  4. d) la trasmissione di tali informazione non pregiudichi l’adempimento dei compiti del SEBC.

Il Comitato per le statistiche del SEBC fornisce al Comitato esecutivo una valutazione sulla sussitenza delle condizioni di cui al primo comma.

3. Al Consiglio direttivo viene notificata a tempo debito ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi degli articoli 2 e 3.

4. Qualora uno o più criteri per l’adozione di una decisione delegata, come stabiliti nei paragrafi 1 e/o 2, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat e in merito alle modifiche dell’SLA relativo agli scambi di dati nella misura in cui siano necessarie per la trasmissione di informazioni statistiche riservate di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a Eurostat sono adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 ottobre 2020. La presidente della BCE Christine Lagarde