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Decisione di esecuzione (UE) 2020/1806 della Commissione del 25 novembre 2020 relativa all’approvazione dell’uso della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna e nelle autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna come tecnologia innovativa ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, che abroga le decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279,(UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/20111, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

Il 6 dicembre 2018 i costruttori Toyota Motor Europe NV/SA, Opel Automobile GmbH - PSA, FCA Italia SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Bayerische Motoren Werke AG, Renault, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e il fornitore Robert Bosch GmbH hanno presentato una domanda congiunta («la domanda») per l’approvazione come tecnologia innovativa delle funzioni di coasting a motore spento e a motore acceso per autovetture con motore a combustione interna e autovetture ibride elettriche non a ricarica esterna (NOVC-HEV).

La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/20112 della Commissione e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (revisione luglio 2018, V2)3.

La domanda fa riferimento a risparmi delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrati con misurazioni effettuate secondo il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione4.

La funzione di coasting disaccoppia il motore a combustione dalla trasmissione e impedisce la decelerazione causata dal freno motore. Consente di aumentare la distanza di rotolamento del veicolo in situazioni in cui non è necessaria alcuna propulsione o è necessaria una lieve riduzione della velocità. È opportuno che la funzione di coasting si attivi automaticamente nella modalità di marcia predominante, ossia quella selezionata automaticamente all’accensione del motore.

La domanda riguarda due distinte funzioni di coasting: coasting a motore acceso e coasting a motore spento. Con il coasting a motore acceso, il motore a combustione rimane acceso durante gli eventi di coasting e viene consumata necessariamente una certa quantità di carburante per mantenere il regime minimo. Con il coasting a motore spento, il motore a combustione è spento durante l’evento di coasting.

Nel determinare il possibile risparmio di CO2 di tali tecnologie è necessario considerare l’effetto sul consumo di carburante del riavvio del motore dopo l’evento di coasting, nel caso di coasting a motore spento, e della necessità di portare il regime del motore al regime di sincronizzazione desiderato per entrambe le tecnologie.

Nel corso del 2019, vale a dire ben dopo la presentazione della domanda, sono state messe a disposizione della Commissione nuove informazioni relative al potenziale della funzione di coasting a motore spento di ridurre le emissioni di CO2. Ai richiedenti sono stati chiesti ulteriori dati, che sono stati resi disponibili nel febbraio 2020.

Per quanto riguarda la funzione di coasting a motore spento non è stato possibile, sulla base dei dati giustificativi forniti, determinare in modo definitivo il livello di risparmi di CO2 ottenibile.

In particolare, non è stato dimostrato con sufficiente certezza che la riduzione di CO2 ottenuta spegnendo il motore non sia compensata dalle emissioni di CO2 prodotte dall’energia necessaria per riavviare il motore e per portarne il regime al regime di sincronizzazione desiderato.

La funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna è già stata approvata come ecoinnovazione in relazione alla prova delle emissioni NEDC ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/11325, (UE) 2017/14026 e (UE) 2018/20797 della Commissione.

Sulla base dell’esperienza acquisita con tali decisioni, unitamente alle informazioni fornite con la presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e definitivo che l’utilizzo della funzione di coasting a motore acceso nelle autovetture con motore a combustione interna soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/631 e i criteri di ammissibilità indicati all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Per alcuni veicoli NOVC-HEV per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite8, possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, è stato dimostrato che si applicano le medesime condizioni previste per le autovetture con motore a combustione interna. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, tali condizioni non possono essere considerate applicabili, in quanto nella domanda non è stato sufficientemente dimostrato come si debba determinare il risparmio di CO2 derivante dall’uso della funzione di coasting a motore acceso in tali veicoli NOVC-HEV.

La metodologia di prova proposta dai richiedenti per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della funzione di coasting a motore acceso differisce da quella approvata con la decisione di esecuzione (UE) 2018/2079 per le modalità di prova del veicolo di riferimento. Poiché tale metodologia semplifica il processo di prova, garantendo risultati più prudenti, è opportuno approvarla al fine di determinarne il risparmio di CO2.

I costruttori dovrebbero avere la possibilità di chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla presente decisione. A tale fine i costruttori dovrebbero fare in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia innovativa soddisfa le condizioni stabilite con la presente decisione e che i risparmi sono stati determinati conformemente alla metodologia di prova di cui all’allegato della presente decisione.

È responsabilità dell’autorità di omologazione verificare accuratamente che siano soddisfatte le condizioni per la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una tecnologia innovativa di cui alla presente decisione. In caso di rilascio della certificazione, l’autorità di omologazione responsabile deve fare sì che tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione siano registrati in una relazione di prova e conservati insieme alla relazione di verifica, e che su richiesta tali informazioni siano messe a disposizione della Commissione.

Per determinare il codice generale di ecoinnovazione da utilizzare nei relativi documenti di omologazione in conformità agli allegati I, III, VI e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione9, alla tecnologia innovativa deve essere assegnato un codice individuale.

A partire dal 2021, il rispetto degli obiettivi specifici dei costruttori per le emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/631 sarà appurato sulla base delle emissioni di CO2 determinate secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione10. I risparmi di CO2 derivanti dalla tecnologia innovativa certificati conformemente alla presente decisione possono pertanto essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori solo per l’anno 2020.

In considerazione del passaggio alla WLTP è opportuno abrogare, con effetto dal 1o gennaio 2021, la presente decisione e le seguenti decisioni di esecuzione della Commissione facenti riferimento alle condizioni applicabili ai sensi del NEDC: 2013/128/UE11, 2013/341/UE12, 2013/451/UE13, 2013/529/UE14, 2014/128/UE15, 2014/465/UE16, 2014/806/UE17, (UE) 2015/15818, (UE) 2015/20619, (UE) 2015/27920, (UE) 2015/29521, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/228022, (UE) 2016/16023, (UE) 2016/26524, (UE) 2016/58825, (UE) 2016/36226, (UE) 2016/58727, (UE) 2016/172128, (UE) 2016/192629, (UE) 2017/78530, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/187631, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/31332, (UE) 2019/31433, (UE) 2020/72834, (UE) 2020/110235, (UE) 2020/122236.

Tenuto conto del fatto che il suo periodo di applicabilità è limitato, è opportuno fare in modo che la presente decisione entri in vigore prima possibile e comunque entro e non oltre sette giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Tecnologia innovativa

La funzione di coasting a motore acceso è approvata come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) la funzione di coasting a motore acceso è destinata all’uso in autovetture della categoria M1 dotate di motore a combustione interna o in veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna di categoria M1 per i quali, conformemente all’allegato 8 del regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, possono essere utilizzate misurazioni senza correzione dei valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, e a condizione che la configurazione del gruppo propulsore sia P0 o P1, dove P0 significa che la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore e P1 significa che la macchina elettrica è collegata all’albero motore;

  2. b) i veicoli che dispongono della funzione di coasting a motore acceso sono dotati di cambio automatico o di cambio manuale con frizione automatica;

  3. c) la funzione di coasting a motore acceso si attiva automaticamente nella modalità di marcia predominante del veicolo, ovvero la modalità di marcia che è sempre selezionata all’accensione del motore, a prescindere dalla modalità selezionata al momento dell’ultimo spegnimento del veicolo;

  4. d) quando il motore è acceso nella modalità di marcia predominante del veicolo non è possibile disattivare, né da parte del conducente né mediante un intervento esterno, la funzione di coasting a motore acceso;

  5. e) la funzione di coasting a motore acceso non è attiva quando la velocità del veicolo è inferiore a 15 km/h.

Art. 2 Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1. Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia approvata conformemente all’articolo 1 («la tecnologia innovativa») con riferimento alla presente decisione.

2. Il costruttore fa in modo che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che la tecnologia è conforme all’articolo 1.

3. Se i risparmi di CO2 sono certificati conformemente all’articolo 3, il costruttore si assicura che i risparmi certificati di CO2 e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nei certificati di conformità dei veicoli interessati.

Art. 3 Certificazione dei risparmi di CO2

1. L’autorità di omologazione garantisce che i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato.

2. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente al paragrafo 1 e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

4. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.

5. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa solo se ritiene che questa sia conforme all’articolo 1 e se i risparmi di CO2 ottenuti sono pari o superiori a 1 g di CO2/km, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

Art. 4 Codice di ecoinnovazione

1. Alla tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 36.

2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione solo per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore per l’anno civile 2020.

Art. 5 Abrogazione

La presente decisione di esecuzione e le seguenti decisioni di esecuzione sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2021: decisioni di esecuzione 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102, (UE) 2020/1222.

A decorrere da tale data, i risparmi di CO2 certificati in riferimento a tali decisioni non sono presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen